Prescrizione, anche a Trapani penalisti contrari a processi eterni. Emendamento slogan M5S contrario a diritti garantiti al cittadino da Costituzione
I parlamentari del M5S hanno presentato un emendamento al d.d.l. “anticorruzione”, in discussione a Montecitorio, che prevede la sospensione sine die della prescrizione dopo il primo grado di giudizio.
Contro questa decisione anche gli avvocati della Camera penale “Giovanni Rubino” di Trapani hanno deliberato lo stato di agitazione “in totale sintonia con l’Unione delle Camere penali italiane”.
I penalisti italiani sottolineano che tempi di prescrizione siano già stati allungati considerevolmente dal precedente governo, con la sospensione dei termini per 18 mesi dopo la sentenza di primo grado e di altri 18 mesi dopo la sentenza in appello. Secondo gli avvocati, la riforma appare inutile, dannosa e anticostituzionale perché renderebbe eterni i processi dopo la sentenza di primo grado, quando è notorio che gran parte dei procedimenti penali finisce in prescrizione durante le indagini preliminari. Una seria riforma non può essere affrontata convulsamente nei termini di uno slogan populista-giustizialista che si limita ad indicare una criticità del sistema senza però esaminarne le reali cause, le possibili soluzioni logiche e le concrete ripercussioni negative che graverebbero su tutti i cittadini.
Anche la Camera penale “Giuseppe Rubino” di Trapani, conferma lo stato di agitazione, deliberato dal direttivo, contro la riforma dell’istituto della prescrizione annunciata dal Ministro Bonafede nei giorni scorsi e che continua ad essere oggetto di screzi tra i 5 Stelle e Lega. Posto che il principio costituzionale e convenzionale della ragionevole durata del processo rappresenta un argine invalicabile, come dichiarato dagli avvocati penalisti in un documento condiviso, redatto a conclusione dell’assemblea, il vicepresidente della Camera penale, avvocato Marco Siragusa, spiega attraverso l’intervista che segue, le ragioni della protesta e in sintonia con l’Unione delle Camere Penali Italiane, auspica una inversione di tendenza di quella che appare come una presa di posizione politica priva di costrutto logico e fondamento giuridico.
Avvocato Siragusa, prima di addentrarci sugli effetti della sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, spieghiamo quali sono i reati che in Italia si prescrivono e in che tempi, e quali quelli che non cadono mai in prescrizione.
La domanda è complessa e tecnica. Proviamo a semplificarla. Non si prescrivono i reati puniti con la pena dell’ergastolo come, ad esempio, l’omicidio aggravato. Per rimanere ai fatti di cronaca noti: Bossetti è stato condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio consumato con sevizie e crudeltà. Questo delitto non si estingue per prescrizione. Allo stesso modo, per fare un altro esempio, non si prescrive l’omicidio consumato in occasione di una violenza sessuale.
Per tutti gli altri reati (i reati si distinguono in delitti, che possono essere puniti con la reclusione, e contravvenzioni, ndr) esistono alcune “griglie di tempo” che regolano la prescrizione in base al grado del giudizio (primo grado, appello, cassazione). Cercando di semplificare argomenti tecnici e complessi, in generale il sistema tiene conto della pena massima prevista dalla legge operando degli aumenti da ¼ (per gli incensurati) a 2/3 (per i casi di recidiva più grave); esistono poi aumenti specifici per alcuni delitti (corruzione, associazione a delinquere di stampo mafioso etc.), ed aumenti in relazione al grado del processo.
Facciamo qualche esempio, ipotizzando che il processo abbia “attraversato” tutti e tre i gradi del giudizio. Per un reato contravvenzionale bagatellare (il disturbo del riposo delle persone) commesso da un giovane incensurato, il tempo della prescrizione può arrivare, in totale, a 8 anni (tenendo conto delle novità introdotte dalla riforma Orlando). Ciò significa che il processo deve arrivare alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione entro il termine di 8 anni. Non sono pochi, per fatti molto semplici da accertare.
Consideriamo adesso il delitto di corruzione, utilizzato come escamotage dalla propaganda politica per giustificare la riforma. Lo Stato deve concludere il processo al corrotto incensurato entro 18 anni.
Altro esempio del quale si parla a sproposito: la violenza sessuale non aggravata si prescrive in 23 anni. Gli esempi che abbiamo fatto sono indicativi ma, credo, rendano l’idea del tempo sufficiente che ha lo Stato per processare il cittadino, non dimentichiamolo, presunto innocente!
Si tenga conto che ogni qualvolta il processo è rinviato per esigenze del difensore o dell’imputato, la clessidra del tempo rimane ferma. Come si vede, la prescrizione non dipende dalla difesa, con buona pace delle offese che il Ministro Bonafede ha inteso rivolgere al diritto costituzionale di difesa nell’esercizio del quale gli avvocati svolgono la loro funzione sociale.
I 5 stelle sostengono che il sistema italiano sull’istituto della prescrizione non è allineato a quello degli altri Stati e ciò garantirebbe più facilmente l’impunità. In cosa consiste questa diversità?
Il tema è ancor più complesso, lo spiegherò con il caso dell’Etiope, tratto da un libro (Un colpo di vento) scritto da un avvocato berlinese, Ferdinand von Schirach. Un etiope, che in gioventù aveva commesso in Germania, per disperazione, una rapina con un’arma giocattolo, riesce a ricostruirsi una vita in Etiopia; si sposa; diventa padre; riscatta i poveri di un villaggio sfruttati come coltivatori di caffè e diventa il leader di quella comunità, amato da tutti. Costretto a rinnovare il passaporto, l’Etiope si reca all’ambasciata tedesca; viene arrestato; estradato in Germania e processato. Al termine del processo è condannato ad una pena assai mite (due anni), che sconterà solo in parte (un anno) prima di essere rilasciato con la condizionale. Leggendo tra le righe dell’esempio: possiamo rinunciare alla prescrizione solo se introduciamo meccanismi di flessibilità e umanità della pena che tengono conto del tempo e dell’uomo che ha commesso il reato, perché è insensato punire a distanza di vent’anni una persona diversa da quella che in gioventù ha sbagliato.
In Italia, invece, aumentiamo le pene, garantendo con la prescrizione un principio di civiltà: dopo un certo periodo di tempo, punire non ha più senso.
Si tratta di scegliere: o riformiamo tutto il sistema oppure ci teniamo la prescrizione!
Sulla base di quali elementi, una seria riforma del processo penale dovrebbe essere condotta?
Su basi diverse da quelle propagandate dal Governo. Si tenga conto che, secondo le statistiche ministeriali, il 60% dei processi si prescrive nella fase delle indagini preliminari quando, come tutti sanno, la difesa non “tocca palla”. Un altro 20% si prescrive in primo grado, a causa delle inefficienze del sistema statale. La riforma annunciata è destinata ad incidere su un numero limitato di casi (solo il 18%). Si sappia poi che nel caso di prescrizione in appello, il diritto al risarcimento delle vittime rimane integro.
Cercherò di essere più esplicito:
Se mancano i medici per eseguire un esame dal quale dipende la sopravvivenza, non si può dire al malato: “Ripassa tra dieci anni, quando sarai morto”! Una norma di legge è tale se prevede una pena per la sua inosservanza. E la pena ha funzioni molteplici:
– deterrenti: sconsiglia la violazione della norma con la minaccia della sanzione;
– retributive: deve restituire la libertà al reo, dopo che sia trascorsa la durata prevista per il delitto commesso;
– rieducative: offre l’occasione di essere riammesso nel consesso sociale, dopo aver retribuito l’errore.
Questo è il motivo che impone tempi brevi per l’accertamento di un fatto.
Non siete persuasi? Facciamo un esempio facile facile: vostro figlio diciottenne, alla guida ubriaco, ha investito e ucciso un padre di famiglia. Credete che dopo 19 anni – quando vostro figlio avrà 37 anni e sarà a sua volta padre di famiglia, una persona diversa dall’adolescente di un tempo -, abbia senso rinchiuderlo in un carcere? E che “soddisfazione” potranno avere i familiari della vittima che nel frattempo avranno incassato il risarcimento e ricostruito la propria vita? L’attuale sistema prevede che se lo Stato, entro diciannove anni (con la sospensione Orlando infra grado), non sarà in grado di concludere il processo, vostro figlio non dovrà retribuire più nulla. Questa è la prescrizione! Se col tempo hai dato prova di retribuzione e di rieducazione (non hai commesso altri reati e sei un altro uomo, come l’Etiope “tedesco”), lo Stato non ha più interesse a punirti.
Si potrebbe giustamente obiettare che vostro figlio crescerebbe nella convinzione di “averla fatta franca”: certo, ma non sarebbe così se lo Stato assicurasse la giustizia in tempi celeri! E invece cosa accade? Accade che si criminalizza anche la pesca della sardina e si fanno troppi (spesso inutili) processi penali con poche risorse umane (giudici e cancellieri) e pure strutturali (le aule). Qual è la soluzione? In questa situazione, direste voi – e direbbe la logica – si dovrebbe investire per rendere più efficiente il sistema. E invece l’ineffabile Ministro, Alfonso Bonafede, propone esattamente il contrario di ciò che il buon senso di tutti consiglia.
Egli fa come il medico che consiglia al malato di morire: “Ripassa tra dieci anni e se sarai morto non ci sarà nessuna pena; se invece sarai ancora vivo, ti puniremo senza valutare se nel frattempo sei una persona diversa.”!
Chiunque, a questo punto, può intendere come venga meno la funzione della pena: non ha effetti di minaccia (deterrente), ma è semplice ingiustizia; non ha effetti riparatori (retributivi), ma è mera afflizione; non ha effetti socializzanti (rieducativi), ma è inutile ritorsione.
Se non ha senso punire chi è morto, non ne ha punire chi vivo ma ora è una persona diversa!
Se passasse la proposta del Ministro Bonafede, quali sarebbero gli effetti per le parti coinvolte in un processo penale?
La riforma, che andrebbe a regime tra 10 anni, costringerebbe tutte le parti – vittime e imputati – a rimanere “prigionieri del processo”. Oggi i magistrati, che lavorano tantissimo, se si fanno prescrivere un processo rischiano il procedimento disciplinare. Eliminare la prescrizione avrebbe l’effetto di “rilassare” i tempi del processo. Aggiungo: se mai sarà approvata, la riforma rischia di essere dichiarata incostituzionale per violazione del principio di ragionevole durata del processo. Enzo Tortora, il campione mondiale dell’errore giudiziario, con questo sistema sarebbe morto da camorrista. Se il governo volesse seriamente risolvere il problema, investirebbe strutturalmente – e molto più del mezzo miliardo di euro anticipato, che sono poca, pochissima cosa -, assumendo magistrati, cancellieri e costruendo aule giudiziarie. Si sappia che tutti tribunali italiani sono sotto organico, spesso in strutture inadeguate (Bari è il caso nazionale: il Tribunale fu trasferito nelle tende della protezione civile). Si sappia che se oggi la giustizia non è al collasso, questo è merito degli avvocati che svolgono le funzioni di magistrati onorari e che sono privi di tutele sindacali, previdenziali e pagati a cottimo. Il Ministro vuol fare una seria riforma? Cominci da qui!