Un vademecum per capire meglio le parole chiave del voto
Rosatellum, maggioritario, collegi uninominali, collegi plurinominali, voto disgiunto: sono solo alcuni dei termini con cui ci si è dovuto confrontare per oggi arrivare preparati alle urne ed esprimere al meglio la propria preferenza. Proviamo, grazie al piccolo glossario pubblicato dal corriere.it, a rendere più comprensibili le parole chiave del voto.
Il Rosatellum è il sistema elettorale in vigore, inventato dal capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato. È un sistema misto maggioritario-proporzionale.
Maggioritario – I sistemi elettorali possono essere “proporzionali”, ovvero il Parlamento che viene eletto rispecchia più o meno esattamente la composizione della società, quindi viene privilegiata la “rappresentanza”, oppure “maggioritari”. In questo caso si punta alla “governabilità”, agevolando il vincitore con l’attribuzione di seggi in più rispetto alla reale consistenza del suo elettorato. Il Rosatellum è parzialmente maggioritario.
Collegi uninominali – Con il Rosatellum il territorio italiano è stato suddiviso in 232 collegi per la Camera e 116 per il Senato. Da ciascuno risulterà eletto un solo candidato. Questo meccanismo caratterizza il nuovo sistema elettorale in senso maggioritario. I collegi plurinominali, invece, sono in numero inferiore rispetto a quello dei seggi, per cui da ognuno di essi risulteranno eletti più parlamentari. Questi sono i collegi della parte proporzionale del Rosatellum.
Voto disgiunto – Con il Rosatellum è vietato. Se si barra la casella di un partito diverso da quelli che sostengono la propria scelta maggioritaria, la scheda viene annullata.
Turno unico – Previsto un solo turno per le elezioni nei collegi uninominali. Il doppio turno, invece, attualmente viene utilizzato in Italia nelle elezioni dei sindaci dei Comuni con oltre i 15 mila abitanti.
Listini bloccati – Si chiamano così perché già definiti dai partiti con due, tre o quattro candidati. Scegliendo un partito si conferma anche la sua scelta dei candidati.
Soglie di sbarramento – Con esse i partiti troppo piccoli non possono eleggere parlamentari con la quota proporzionale. Per i singoli partiti la percentuale minima da raggiungere è del 3 per cento, mentre per le coalizioni è del 10 per cento.